Parte la raccolta firme per chiedere il Comune!

22 gennaio 2008 - scritto da admin  
Categoria: Mappano Comune

Giovedì 7 Febbraio 2008 – ore 21.00, presso il Salone del CIM,
ASSEMBLEA PUBBLICA.
Legge di Iniziativa Popolare per l’Istituzione del COMUNE DI MAPPANO.

Scarica il Bollettino MappanoComuneNews di gennaio
Scarica la presentazione dell’iniziativa

Nell’attesa che la pdl Deorsola faccia il suo corso il Comitato ha elaborato una pdl di iniziativa popolare che richiederà 8000 firme raccolte entro l’estate su tutta la Regione Piemonte, è stato richiesto a tutti i gruppi politici regionali di appoggiare tale proposta di legge:

I sottoscritti, cittadini italiani elettori, ai sensi dell’art. 72 e correlati dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 1 e seguenti della Legge Regionale N. 4 del 16-01-1973 della Regione Piemonte, presentano la seguente proposta di legge di iniziativa popolare: “MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 16-01-1973, MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 2-12-1992 E LEGGE ISTITUTIVA DEL COMUNE DI MAPPANO.”

Capo I – Modifica della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di referendum consultivo sulla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni comunali e le denominazioni dei Comuni, con riferimento alla sentenza n. 47 del 2003 della Corte Costituzionale.
Art. 1
Alla fine dell’ art. 33 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 è aggiunto il seguente comma: “Nel caso in cui la popolazione delle parti di territorio comunale che chiede l’autonomia sia già riconosciuta come fatto sociologicamente distinto e sia residente in un’area eccentrica rispetto ai capoluoghi, ed abbia quindi una sua caratterizzazione distintiva, il Consiglio regionale può limitare il referendum alla sola popolazione residente nella parte di territorio che intende costituirsi in Comune autonomo”.

Capo II – Modifiche alla Legge Regionale n. 51 del 2 dicembre 1992 “Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, Circoscrizioni Provinciali”
Art. 2
L’ articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 è modificato come segue: Il comma 2 è sostituito dal seguente: “Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui istituzione comporti come conseguenza che altri Comuni scendano sotto tale limite, salvo i casi seguenti:
a) la fusione tra più Comuni di cui all’art. 10
b) l’istituzione di un nuovo Comune che consista nell’unione di parti di territorio e popolazione appartenenti a due o più Comuni, nel qual caso il nuovo comune potrà essere istituito con una popolazione non inferiore a 5000 abitanti”; al termine del comma 4 viene aggiunta la seguente frase: “, i pareri debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli.”

Capo III – Legge di istituzione del Comune di Mappano
Art. 3
E’ istituito il comune di Mappano, nell’ambito della provincia di Torino, mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese, Leinì e Torino delle porzioni di territorio identificate nella delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica (allegato A) allegata alla presente legge, della quale forma parte integrante e sostanziale.
Art. 4
I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio Provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nell’ambito dei criteri generali di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
Relazione illustrativa della proposta di legge

La presente proposta di legge di iniziativa popolare ha come finalità l’istituzione del Comune di Mappano.

Mappano rappresenta una anomalia amministrativa unica in tutta Italia, infatti, nonostante i suoi 8.000 abitanti e una evidente unità socioeconomica e territoriale, è ancora amministrato da cinque diversi comuni: Caselle T.se, Borgaro T.se, Leinì, Settimo T.se e Torino; con gravi conseguenze per la sua specifica identità, come evidenziato negli studi del suo territorio.
Da un punto di vista storico Mappano, da un primo gruppo di cascine presenti sulla direttrice che andava da Leinì a Torino, già alla fine dell’800 si era trasformato in un borgo di circa 500 abitanti. In questi ultimi 40 anni, Mappano ha subito una nuova e significativa trasformazione che lo ha portato ad assumere le caratteristiche di una vera e propria cittadina, che ha rafforzato la propria identità e le proprie specificità socioeconomiche, con una sua struttura tipica di polo urbanistico autonomo, avente una popolazione di 7.080 abitanti (dati del censimento 2001), in continuo aumento. A tale proposito, giova ricordare che i comuni esistenti in Piemonte sono 1.206, di cui 950 sotto i 5.000 abitanti, quindi Mappano sarebbe un Comune di ragguardevoli dimensioni se rapportato alla media della Regione Piemonte.
La frammentazione amministrativa di Mappano e la presenza di Piani Regolatori scoordinati tra loro ha causato gravi carenze nell’ambito dei servizi e un disordinato sviluppo urbanistico.
Esiste poi il problema democratico della popolazione, che consiste nella sua divisione in diversi Comuni; questo ha impedito ai cittadini di Mappano di essere determinante nella scelta dei propri rappresentanti politici essendo in minoranza in tutti i Comuni di appartenenza. Questa situazione ha reso deboli le istanze dei cittadini Mappanesi, causandone l’emarginazione.
Oggi, più che in passato solo l’istituzione del Comune di Mappano potrà garantire ai suoi cittadini il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi e la responsabile e significativa partecipazione dei cittadini stessi.

La presente proposta di legge di iniziativa popolare ha come fondamenti giuridici:
a) la riforma del Titolo V della Costituzione, operata nel 2001, che ha assegnato alle Regioni la competenza esclusiva di legiferare in materia di Circoscrizioni Comunali,
b) le sentenze della Corte Costituzionale in cui viene specificato il concetto di “popolazioni interessate” presente nell’art. 133 della Costituzione della Repubblica Italiana (in particolare la sentenza n. 47 del 2003)

Passiamo ora alla descrizione dell’articolato.

Al Capo I, art. 1 la modifica della Legge Regionale 16 gennaio 1973, n. 4 “Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo”, stabilisce che, in casi particolari come quello di Mappano, al referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni possano essere chiamati al voto solo gli elettori che risiedono sul territorio che costituirà il nuovo comune.

Al Capo II , art. 2 la modifica della Legge Regionale 2 Dicembre 1992, n. 51 “Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali”, ha come conseguenza la riduzione a 5000 del numero minimo di abitanti necessari per l’istituzione del nuovo comune, nel caso in cui la comunità che chiede l’autonomia sia suddivisa in un territorio di diversi comuni (come è il caso di Mappano). La seconda parte dell’articolo pone un limite temporale ai pareri degli enti locali interessati alla variazione territoriale per rendere efficace l’iter della legge.

Al Capo III, art. 3 viene istituito il Comune di Mappano nel territorio che, nell’“Analisi socio-economica e territoriale di Mappano” (eseguita dall’IRES su incarico del Consiglio Regionale nel 2003), viene riconosciuto come l’area ottimale per la delimitazione del territorio di Mappano. Nell’art. 4 viene dato mandato alla Provincia di Torino definire i rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune entro i tre mesi successivi all’istituzione del comune.

Lascia un commento

Che cosa ne pensi?
La tua opinione è importante!