Passata in commissione la legge Deorsola!
4 marzo 2008 - scritto da admin
Categoria: Mappano Comune
Apprendiamo con soddisfazione che l’iter della preposta di legge Deorsola non si è fermato, ormai deve essere messa all’ordine del giorno del Consiglio Regionale per essere votata in via definitiva.
La sintesi di seguito:
(fonte: Consiglio regionale ordine del giorno – sintesi):
Inizio esame del DDL n. 476 “Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali)”, presentato dalla Giunta regionale e della PDL n. 124 “Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di comuni, circoscrizioni provinciali) per ridurre il limite di popolazione per la costituzione di nuovi comuni con caratteristiche particolari”, presentata dal Consigliere Manolino.
Il Presidente dopo aver riassunto l’iter dei provvedimenti, ha invitato i Commissari a procedere con l’esame dell’articolato. In merito all’art. 1 (Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 4/73) è stata richiamata l’attenzione dei commissari in ordine all’Allegato A) della scheda di analisi preventiva dei provvedimenti, predisposta dagli Uffici della Commissione, dove si propone la riformulazione del comma 6 secondo le regole di drafting.
Sull’articolo 1 sono stati chiesti chiarimenti dalla minoranza in ordine ai seguenti aspetti:
- Sul significato delle parole contenute nel comma 4 dell’art. 1 e nello specifico “nonché manchi di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo”.
- sulla proposta di riscrittura degli Uffici relativamente al comma 6 dell’art. 1, in riferento alla modificazione di circoscrizioni comunali, al fine di chiarire se è corretto, sulla base della nuova legge parlare di due comuni, in quanto la nuova normativa prevede il limite minimo dei 100 mila abitanti per la costituzione di circoscrizioni.
In ordine ai chiarimenti richiesti sul comma 4, l’Assessore ha specificato che la formulazione proposta consegue all’adeguamento della norma ad un orientamento assunto dalla Corte costituzionale che sulla materia aveva assunto alcune decisioni, stabilendo che “la mancanza di infrastrutture è motivo di deroga alla normativa generale”.
La riformulazione in tal senso del comma si è resa quindi necessaria per prevenire una possibile censura da parte della Corte costituzionale.
L’Assessore ha inoltre confermato la correttezza dell’interpretazione data al comma 6.
Al termine delle specificazioni prodotte dall’Assessore, la minoranza ha sottolineato che tale deroga è da ritenersi una forzatura eccessiva.
Gli articoli 1 e 2 posti in votazione così come modificati sono stati approvati a maggioranza.
L’articolo 3, accolta la proposta di riscrittura di tecnica legislativa del comma 3, come proposto dagli Uffici della Commissione, è stato approvato a maggioranza.
Anche agli articoli 4, 5 sui quali non sono emerse osservazioni sono sati approvati a maggioranza.
Sull’articolo 6 l’Assessore ha precisato in ordine al comma 2 che la possibilità di costituire nuovi Comuni con il limite dei 5000 abitanti pare in prima battuta contrastare con le disposizioni della legge regionale sull’incentivazione dell’associazionismo fra comuni. Pur tuttavia si deve tenere conto che dei 1206 comuni del Piemonte, oltre la metà è al di sotto della soglia dei 1000 abitanti, mentre sono pochissimi i comuni con popolazione sopra i 5 mila. Pertanto la norma prevista dalla legislazione nazionale, che prevede la soglia minima di 10 mila abitanti per la costituzione di comuni, può avere un suo significato se considerata come dimensione riferita alla maggioranza del territorio nazionale, mentre non pare proporzionale se considerata come dimensione che ha valore per il Piemonte. Proprio per la particolarità citata, la soglia dei 5 mila abitanti riferita al Piemonte, rappresenta la giusta proporzione e la si può considerare “ numero elevato”.
La minoranza ha ritenuto opportuno in ordine a tale precisazione porre alcuni quesiti:
- Il numero di abitanti della frazione di Mappano.
- Se l’aggregazione di una frazione ad un altro comune, con il cambio di denominazione è da ritenersi un nuovo comune oppure no.
- Se non sia possibile prevedere un’ulteriore riduzione del numero di abitanti a fronte proprio della particolarità piemontese.
L’Assessore ha precisato che il senso della norma è il da rinvenire nel fatto che non possono essere istituiti comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti o la cui costituzione comporti come conseguenza che altri comuni scendano al di sotto di tale limite”. Mappano ha una popolazione superiore ai 5000 abitanti ed i comuni da cui nascerà il nuovo comune, se mai questo processo si avvierà, dovranno avere una dimensione demografica superiore ai 5 mila abitanti. In Piemonte il limite citato dei 5mila abitanti è quello adeguato, sotto il quale sarebbe inopportuno creare nuovi comuni a meno che essi non siano il risultato di una fusione.
L’articolo 6 posto in votazione è approvato a maggioranza.
La Commissione ha proceduto con l’esame degli articoli 7, 8, 9 e 10 che posti in votazione sono approvati anch’essi a maggioranza. La Commissione ha inoltre proceduto con la votazione sull’intero testo che risulta un testo unificato del ddl n. 476 e della pdl n. 124 recante “Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali)”.
La votazione ha avuto il seguente esito:
Favorevoli: P.D., Partito della Rifondazione Comunista, Ecologisti Uniti a Sinistra, Sinistra per l’Unione, Sinistra democratica per il Socialismo europeo, Verdi.
Non partecipano al voto: F.I. Verso il Partito del Popolo delle Libertà, A.N., L.N. Piemont-Padania, U.D.C.
Relatore è stato designato il Consigliere Manolino.



